La responsabilità Amministrativa

Vedi alcune sentenze sulla responsabilità Amministrativa del medico

Corte dei Conti EMILIA ROMAGNA - Sentenza 7 aprile 2016, n. 49 - Condotta difforme dalle "Linee guida"
Non sufficiente per stabilire la responsabilità del medico o dell'operatore - Prova della causa del danno arrecato - Necessaria
In caso di danno sanitario, la condotta difforme dalle "Linee guida" non è sufficiente a stabilire la responsabilità del medico o dell'operatore. La sentenza ha stabilito, in riferimento alla responsabilità amministrativa, che è necessario fornire la prova che le scelte diagnostiche e chirurgiche sono la causa diretta ed efficiente del danno recato al paziente, e l'onere di questa prova spetta al soggetto pubblico. (Vittorio Italia)
Professioni sanitarie - Illecito cantabile - Colpa grave - Giudizio cantabile e penale - Differenze.
In tema di danno erariale, la colpa grave del medico sussiste per errori non scusabili per la loro grossolanità o in caso di assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione, o per difetto di un minimo di perizia tecnica, o, ancora, per ogni altra imprudenza che dimostri superficialità, diversamente da quanto accade in ambito penalistico, dove rileva la sola imperizia, non estendendosi la colpa grave ai casi di errori diagnostici dovuti a negligenza od imprudenza.
Professioni sanitarie - Illecito cantabile - Esimente di cui all'art. 3, co. 1°, l. 189/2012 - Applicabilità solo in ambito penale e non nel giudizio contabile ai fini della prova della colpa del medico.
L'esimente di cui all'art. 3, co. 1°, l. 189/2012 (in base al quale il medico non risponde penalmente per colpa lieve se si attiene alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica) è applicabile esclusivamente in ambito penale e allo scopo di escludere la colpa lieve del medico, con la conseguenza che tale norma non opera nel giudizio cantabile ne da essa può derivare, a contrario, la colpa grave del medico che, agendo in violazione di linee guida accreditate dalla comunità scientifica, abbia provocato una lesione al paziente.

Corte dei Conti TOSCANA - Sentenza 9 marzo 2016, n. 58- Clinica universitaria - Intervento - Medico frequentatore o specializzando - Competenze adeguate
È connotato da colpa grave e costituisce danno erariale e disciplinare il comportamento del tutor della clinica universitaria che deleghi a eseguire un intervento un medico frequentatore o specializzando privo del titolo, anche se con competenze adeguate.

Corte dei Conti, Sezione 1 - Sentenza 17 settembre 2015, n. 491- Utilizzo di partita iva in costanza di rapporto esclusivo - Danno erariale - Quantificazione - Fattispecie.
Integra un illecito erariale il comportamento del dirigente medico che - continuando a percepire gli specifici emolumenti legati all'esclusività del rapporto di lavoro - svolge attività professionale con partita Iva adducendo di essere stato implicitamente autorizzato dall'Azienda di appartenenza, essendo invece sempre necessario attendere il riscontro formale della ASL.

Corte dei Conti - Sentenza 2 aprile 2015, n. 68 - Sedazione impropria di paziente in stato di ebbrezza - Omicidio colposo - Risarcimento - Danno erariale azionabile - Limiti
Al medico di pronto soccorso responsabile di omicidio colposo per avere impropriamente sedato un paziente in stato di intossicazione acuta da alcol causandone il decesso è parzialmente addebitabile a titolo di danno erariale l'esborso patrimoniale patito dall'Amministrazione sanitaria, condannata dal giudice penale al risarcimento degli eredi. (nello specifico la Corte ha ridotto in maniera significativa l'importo dovuto all'Ente considerate le concause oggettive del fatto non imputabili all'operatore sanitario, che aveva somministrato il sedativo ad un soggetto in stato confusionale trattenuto contro la sua volontà presso una caserma dei carabinieri, di talché l'oggettivo errore di dosaggio commesso "probabilmente" non avrebbe causato il decesso del paziente se lo stesso fosse stato ricoverato presso una ordinaria struttura medica.

Corte Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 18/03/2015, n. 40- Definizione di colpa grave
Per configurare un'ipotesi di responsabilità a carico di un medico, non basta che il comportamento appaia riprovevole in quanto non rispondente in tutto alle regole della scienza e dell'esperienza, ma è necessario che il sanitario, usando la dovuta diligenza, sia stato in condizione di prevedere e prevenire l'evento verificatosi: perché quindi possa parlarsi di colpa grave occorre accertare che si siano verificati errori non scusabili per la loro grossolanità o l'assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione, ovvero abbia difettato quel minimo di perizia tecnica che non deve mai mancare in chi esercita la professione medica, oppure vi sia stata ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure di tali prestatori d'opera.

Cassazione civile, sez. un., 18/12/2014, n. 26659- Azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari - Domanda di manleva proposta dall'azienda sanitaria contro i medici - Giurisdizione della Corte dei conti - Esclusione - Fondamento.
L'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di una azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da una azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni.

Corte dei Conti - Sentenza 11 dicembre 2013, n. 138- Dimenticanza di materiale estraneo nel corpo del paziente durante un intervento chirurgico.
E' responsabile per danno erariale il personale dipendente, medico e paramedico, di un'azienda sanitaria in caso di dimenticanza di materiale estraneo nel corpo del paziente operato, allorquando risulti evidente la grave colpevolezza del chirurgo e del personale infermieristico, nonché il nesso causale tra la loro condotta e l'evento dannoso, avendo ciascuno concorso, mediante un contributo causale, addizionale e indipendente (ossia non voluto e non concordato), al verificarsi del danno.
(Dimenticanza di una pinza nell'addome del paziente, configurando la responsabilità concorrente sia del primo e secondo operatore, che dell'infermiere strumentista tenuto alla conta iniziale dei ferri chirurgici ed alla verifica degli stessi al termine dell'intervento).

Corte Conti reg. Sicilia, sez. giurisd., 23/01/2012, n. 18-
La colpa grave si concretizza in un comportamento non consono a quel minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ed improntato ad evidente imperizia, superficialità, trascuratezza e inosservanza degli obblighi di servizio, che non risulta giustificato dalla presenza di situazioni eccezionali ed oggettivamente verificabili, tali da impedire all'agente il corretto svolgimento delle funzioni volte alla tutela degli interessi pubblici a lui affidati. I medici devono ritenersi pertanto responsabili del danno erariale che l'azienda subisce per il risarcimento del danno richiesto ed ottenuto dal paziente o dai parenti del paziente per l'evento lesivo subito.
Nel giudizio di responsabilità amministrativa (nella specie, per errore medico con esito di morte di un paziente minore), la gradazione della responsabilità fra i concorrenti nella produzione del danno riguarda l'incidenza causale dei comportamenti nella verificazione del fatto dannoso e non la misura della colpa grave, comune a tutti i concorrenti.

Corte dei Conti, Sezione 1 - Sentenza 12 novembre 2010, n. 624- Illegittima autorizzazione allo svolgimento di attività libero professionale extramuraria al personale medico - danno erariale - sussistenza.
Configura responsabilità amministrativa per danno erariale il comportamento dei direttori di un ente pubblico che hanno consentito al personale medico dipendente l'esercizio dell'attività libero-professionale extramuraria anche in regime di tempo pieno, in contrasto con le norme del contratto collettivo (artt. 8 e 9 del CCNL. 14/4/1997).

Corte dei Conti, Sezione 1 - Sentenza 23 luglio 2010, n. 477- Esercizio di attività libero professionale non autorizzata - danno erariale
Il dirigente medico che esercita attività libero professionale non autorizzata, in violazione del regime esclusivo del suo rapporto di lavoro, risponde del danno erariale ragguagliabile all'importo della c.d. indennità di esclusiva percepita.

Corte dei Conti ABRUZZO - Sentenza 30 giugno 2010, n. 361- Condizioni del paziente - difficoltà tecnica - inconfigurabilità.
Nelle fattispecie di responsabilità derivanti da attività chirurgica, l'aumento del grado di rischio nell'intervento, rispetto a quelli ordinari, non necessariamente si traduce in una diminuzione del grado di colpa nell'errore, poiché ciò può valere nei casi in cui sia presente una difficoltà tecnica nell'esecuzione, ma non in quelli in cui si impone una particolare prudenza, con riguardo alle condizioni nelle quali il paziente deve affrontare l'operazione.

Corte dei Conti SICILIA - Sentenza 26 aprile 2010, n. 828- Consenso informato - Medico - Obbligo - Omissione - Responsabilità - Sussiste
Sussiste, per il danno subito dall'azienda ospedaliere universitaria, la responsabilità del sanitario per violazione dell'obbligo del consenso informato che deriva dalla mancata osservanza del dovere di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento chirurgico cui il paziente verrà sottoposto e dal successivo verzicarsi, in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente e ciò indipendentemente dal fatto che il trattamento chirurgico sia stato eseguito correttamente o meno.

Corte dei Conti reg. Lazio, sez. giurisd., 12/01/2010, n. 36
È connotata da colpa grave la condotta omissiva del medico (aiuto primario) che, in caso di urgenza, in possesso della qualifica professionale non procede all’intervento chirurgico richiesto, atteso che lo stesso non può restare inerte in attesa del primario, in quanto è titolare di un’autonoma posizione di garanzia nei confronti del paziente. In ipotesi di danno
erariale indiretto il nesso di causalità intercorre tra il danno subito dall’Ente pubblico e la condotta dell’agente, atteso che il collegamento causale tra la condotta dell’agente e il danneggiato attiene all’illecito civile, e può essere liberamente valutato dal giudice contabile ai diversi fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa. Nella specie, l’evento dannoso subito dall’Ente consiste nel detrimento patrimoniale seguito all’esborso pecuniario, riconducibile alla condotta dell’agente, in seguito alla sentenza di condanna al risarcimento emessa dal giudice civile.

Cassazione civile , sez. un., 09 settembre 2008, n. 22652
Presupposto per la responsabilità amministrativa è l'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo di un danno patrimoniale e l'ente pubblico che subisce tale danno, la quale è configurabile non solo quando intercorra un rapporto di impiego in senso proprio, ma anche quando sia ravvisabile comunque un rapporto di servizio in senso lato, in quanto il soggetto, pur se estraneo alla p.a., venga investito, anche di fatto, dello svolgimento in modo continuativo di una data attività in favore della p.a. Ne consegue che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla domanda di rimborso dei compensi corrisposti e di risarcimento dei danni, anche per le specialità mediche fornite a seguito di prescrizioni rilasciate, proposta dalla Usl nei confronti di un soggetto che abbia esercitato presso la Usl la professione medica sulla base di un rapporto convenzionale, e che successivamente sia risultato privo di titolo di studio e di abilitazione professionale, senza che possa assumere rilievo la circostanza che la mancanza di abilitazione potrebbe comportare la nullità del contratto, atteso che alla responsabilità amministrativa sono riconducibili anche le condotte imputabili a sola colpa o negligenza.

Cassazione civile , sez. lav., 14 agosto 2008, n. 21676
Il rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti di enti pubblici sottoposti al giudizio contabile della Corte dei conti e definitivamente prosciolti, previsto dall'art. 3 d.l. n. 543 del 1996, come convertito nella legge n. 639 del 1996, non può trovare applicazione, stante la diversità dei presupposti, per i soggetti legati all'ente pubblico da un rapporto di convenzione. (Principio enunciato in fattispecie relativa a medici specialisti in convenzione con l'Inail).

Tribunale Trani, 07 gennaio 2008
Spetta alla giurisdizione della Corte dei Conti, e non del g.o., l’azione di rivalsa promossa dall’azienda sanitaria locale nei confronti del proprio dipendente a seguito d’intervenuta condanna al risarcimento del danno subìto da un paziente per fatto colposo del dipendente stesso (nella specie lesioni personali provocate da un medico a causa di una ingessatura male eseguita), atteso che l’art. 103 cost. attribuisce al giudice contabile tutte le ipotesi di responsabilità per danni arrecati agli enti pubblici da persone aventi con questi vincoli d’impiego o comunque di servizio, come conseguenza della violazione di tali rapporti, tra i quali rientrano, in carenza di esplicite deroghe legislative, i rapporti tra l’azienda sanitaria ed i propri dipendenti.

Corte dei Conti reg. Sicilia, sez. giurisd., 07 giugno 2007, n. 1488
In ipotesi di danno cosiddetto indiretto il giudicato che abbia affermato la responsabilità della p.a. per danno arrecato a terzi, pur se causalmente collegato ad attività posta in essere da agenti pubblici, non ha efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità amministrativa; e, pertanto, non si configura la responsabilità amministrativa di un medico chirurgo in relazione a una lesione avvenuta nell'esecuzione di un intervento chirurgico, ove sia accertato in tale giudizio che l'evento dannoso si è verificato per cause al medesimo non imputabili.

Corte dei Conti reg. Umbria, sez. giurisd., 30 gennaio 2007, n. 26
Non è imputabile un danno da disservizio, né un danno all'immagine dell'azienda sanitaria all'addetto al servizio di guardia medica che si rifiuti, a fronte di una non grave patologia, già sotto vigilanza medica, di far recapitare un farmaco richiesto a domicilio, non rientrando detta incombenza nei compiti di urgenza sanitaria del predetto servizio di guardia medica ospedaliera.

Corte dei Conti reg. Veneto, sez. giurisd., 20 novembre 2006, n. 986
Sussiste il danno all'immagine derivante dall'omessa prestazione di assistenza domiciliare da parte del medico titolare del servizio, nella misura in cui la condotta illecita mette in pericolo la fiducia della collettività nell'imparzialità e nella correttezza dei pubblici funzionari; il danno è suscettibile di valutazione equitativa assumendo quali parametri di riferimento la gravità dell'illecito, la qualità dell'agente ed il ruolo da esso svolto nell'organizzazione amministrativa, il "clamor fori".
L'omessa prestazione di assistenza domiciliare da parte del medico titolare del servizio dà luogo a danno da disservizio al pari di qualsiasi comportamento assenteistico che riduca il livello dei servizi erogati, tanto più considerando l'alta professionalità e specializzazione del dipendente in questione e la preventiva programmazione ed organizzazione del servizio da parte dell'Ausl; trattasi di ipotesi di danno da quantificare in via equitativa.

Corte dei Conti reg. Sicilia, sez. giurisd., 13 giugno 2006, n. 1488
Le risultanze mediche della CTU disposta in sede civile in un giudizio risarcitorio nei confronti di una amministrazione ospedaliera ben possono essere sottoposte a vaglio critico della Corte dei Conti in sede di giudizio di rivalsa nei confronti del medico autore del comportamento lesivo risarcito in sede civile: il diverso convincimento della Corte dei Conti rispetto al giudice civile sulla colpevolezza di un medico può fondarsi sulle risultanze peritali di una nuova CTU disposta innanzi al giudice contabile.

Corte dei Conti reg. Lazio, sez. giurisd., 20 gennaio 2006, n. 215
Sussiste la responsabilità di due medici per i danni permanenti subiti da un bambino a causa del loro atteggiamento attendistico, che ha comportato un ritardo prolungato della nascita in una situazione di obiettiva necessità che richiedeva interventi urgenti; ed invero chi è preposto alla funzione sanitaria è obbligato, in circostanze comportanti pericoli e pregiudizi al nascituro, ad attuare, per necessità sopraggiunte, tutte le accortezze ritenute più idonee per salvaguardare il diritto alla salute, anche in assenza di precise indicazioni da parte del primario o dell'aiuto, ed in modo particolare nel caso in cui questi risultino al momento assenti, come nella specie, e perciò non in grado di dare suggerimenti o indicazioni atti ad evitare che una lunga esposizione alle sollecitazione del travaglio possa essere fatale. In base al principio della separazione fra giurisdizioni la pronunzia, intervenuta in sede civile nei confronti di alcuni soggetti, non preclude la chiamata di altri convenuti dinanzi al giudice contabile, in quanto, nel primo caso, oggetto del giudizio è la responsabilità civile nei confronti della parte privata lesa, nel secondo la violazione di obblighi di servizio nei confronti dell'ente pubblico di appartenenza o, comunque, danneggiato; per tali ragioni, la condanna in sede civile di un medico per violazione dei doveri derivanti dal rapporto professionale, di tipo privatistico, con il paziente non può comportare automaticamente la responsabilità del medico nei confronti della Asl, alla quale è legato da rapporto di servizio, dovendosi verificare se, nella specie, vi siano state violazioni degli obblighi derivanti da tale rapporto.

Corte dei Conti reg. Lazio, sez. giurisd., 20 gennaio 2006, n. 15
Sussiste colpa medica per morte di un neonato in struttura pubblica in assenza di una vera e propria strategia interventista atta ad evitare sofferenze fetali culminate con gravissimi danni al bambino, evitabili in costanza di fattori sintomatici agevolmente avvertibili nella partoriente e che col trascorrere del tempo hanno sempre caratterizzato il quadro clinico di aspetti peggiorativi, fino a produrre la nascita di un cerebroleso.

Corte dei Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 14 novembre 2005, n. 695
Sussiste la responsabilità amministrativa del medico di turno che, nella qualità di Coordinatore sanitario e di Responsabile del Servizio di igiene pubblica deputato alla somministrazione dei vaccini, non adotta quei necessari e preventivi atti idonei a scongiurare il rischio che una volta terminata la sessione vaccinale presso un ambulatorio di un'unità sanitaria locale non appresti le necessarie cautele - documentali ed organizzative - idonee ad evitare che l'ambulatorio medesimo possa continuare ad operare anche in assenza del medico, in particolare sostituendo alla decisione finale di questo la decisione di personale paramedico. Tuttavia è possibile ricorrere all'esercizio del potere di riduzione dell'addebito, secondo il prudente apprezzamento del giudice contabile, per proporzionare il danno risarcibile alla quota di rischio incombente sul medesimo personale, ritenendosi che una parte di esso debba restare a carico dell'apparato al fine di non scoraggiare l'attività di che trattasi, di primaria rilevanza sociale.

Corte C. Lazio, sez. giurisd., 22 novembre 2004, n. 2886
Sussiste la responsabilità di un medico ortopedico per i danni derivanti dall'azienda sanitaria dal risarcimento pagato a un paziente a cui era stata amputata una gamba a causa dell'applicazione da parte del convenuto di un apparecchio gessato all'arto inferiore, applicazione che nella specie doveva essere evitata stante la presenza di disturbi circolatori già evidenziati al momento dell'ingresso in ospedale, come si evince dalla diagnosi e dall'esame obiettivo riportati nella cartella clinica.

Corte Conti, sez. III, 10 novembre 2004, n. 601
Non è configurabile un'ipotesi di responsabilità amministrativa per colpa grave nel comportamento di un medico ostetrico ove, come nella specie, non risulti provato che, in presenza di una sofferenza fetale, il ritardo nell'effettuazione del relativo intervento sia al medesimo imputabile considerata la difficoltà di valutazione dei tracciati ecotocografici sia per la mancanza nel reparto di un cronografo sia per l'assenza di criteri certi e concordanti, nonché la particolare organizzazione gerarchica vigente all'epoca dei fatti presso la struttura. Il giudizio civile di risarcimento e quello di responsabilità amministrativa per danni conseguiti all'attività sanitaria, si muovono su piani distinti, sia perché finalizzati a regolare rapporti giuridici soggettivamente ed oggettivamente diversi, sia perché diversi sotto i parametri normativi di riferimento: in particolare, mentre nel processo civile la colpa dei medici viene richiesta in grado elevato solo quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, e, quindi, per l'imperizia e non anche per la valutazione della prudenza e della diligenza per le quali è sufficiente la colpa lieve, nel giudizio di responsabilità amministrativa è sempre richiesta la colpa grave non solo per l'imperizia, ma anche per l'imprudenza e la negligenza. Per configurare ipotesi di responsabilità per danno erariale a carico di un medico, non basta che il comportamento sia stato riprovevole in quanto non rispondente perfettamente alle regole della scienza e dell'esperienza, ma è necessario che il medico, usando la dovuta diligenza, abbia potuto prevedere e prevenire l'evento verificatosi; pertanto, è necessario accertare che si siano verificati errori non scusabili per la loro grossolanità o l'assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione ovvero il difetto di quel minimo di perizia tecnica che non deve mai mancare in chi esercita la professione sanitaria e, comunque, ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure di prestatori d'opera.

Corte C. Umbria, sez. giurisd., 28 giugno 2004, n. 275
Sussiste il dolo contrattuale e quindi la responsabilità amministrativa dei medici generici di base i quali abbiano prescritto medicinali al di fuori di qualsiasi utilità terapeutica, con ciò cagionando un rilevante danno patrimoniale e all'immagine.
Deve essere affermata la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa nei confronti dei medici di medicina generale di base, per i quali sussiste il rapporto di servizio con l'Azienda sanitaria locale di appartenenza.

Corte Conti, sez. I, 31 maggio 2004, n. 205
Per i danni derivanti dall'indebita erogazione di trattamento pensionistico di invalidità, sussiste la responsabilità dei medici componenti della commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile che hanno valutato nel 1988 invalida al 100% una signora che, dieci anni dopo, è stata riconosciuta affetta da invalidità al 45%; nella specie, la colpa grave si rinviene nella estrema superficialità con la quale i sanitari hanno effettuato la visita medica, adagiandosi supinamente sui certificati di parte e riconoscendo l'esistenza di patologie anche gravi su semplici ipotesi, tutte da verificare, e in mancanza di manifestazioni inequivoche di esse e di accertamenti specialistici.

Corte C. Lombardia, sez. giurisd., 24 maggio 2004, n. 723
Nel valutare l'imputabilità del danno patrimoniale indiretto da errore medico la Corte dei conti ben può, disattendendo le risultanze penali, tener conto della parcellizzazione della responsabilità dell'equipe chirurgica, in considerazione dell'apporto interdisciplinare dei componenti, e dei rapporti di collaborazione tra il primario ed i suoi assistenti, dovendo ciascuno di essi, non limitarsi a confidare nel corretto agire degli altri, ma attivarsi per prevenire o correggere eventuali errori altrui.

Corte C. Abruzzo, sez. giurisd., 5 aprile 2004, n. 310
Nella ricerca del nesso causale vanno ritenuti conseguenza della condotta illecita quei danni che non si sarebbero verificati senza quella specifica condotta umana e sempre che non siano concorsi fattori eccezionali, di per sè idonei a determinare l'evento dannoso .

Corte C. Sicilia, sez. giurisd., 15 dicembre 2003, n. 259
Costituisce colpa professionale la condotta del medico operatore che, con inescusabile imperizia, non ha eseguito con la dovuta attenzione e diligenza la prestazione professionale ed esponeva il paziente a gravi conseguenze, derivanti dai tipici rischi dell'intervento. La colpa grave in campo sanitario comprende gli errori inescusabili per la loro grossolanità, l'assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione nonché il difetto di quel minimo di perizia tecnica, esperienza e capacità professionale, con la conseguenza che il metro esatto per valutare il comportamento del medico deve incentrarsi sul livello di diligenza da lui impiegato nell'usare il metodo operativo più adatto al caso concreto ed alle circostanze contingenti.

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