Sentenze in generale

Temi genereali e casi di giurisprudenza

Cassazione penale, sez. IV, 11/10/2016, n. 44335 Prescrizione - decorrenza
Nel reato di lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica la prescrizione inizia a decorrere dal momento di insorgenza della malattia in fieri, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente.

Cassazione civile, sez. III, 17/06/2016, n. 12516Prestazione di "routine" - Complicanze - Presunzione di colpa a carico del medico - Sussistenza.
In caso di prestazione professionale medico-chirurgica di "routine", spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate dalla sua responsabilità, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento.

Cassazione penale, sez. IV, 14/06/2016, n. 33609 Medico psichiatra-
Il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, anche se questi non sia sottoposto a ricovero coatto, ed ha, pertanto, l'obbligo - quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidiarie - di apprestare specifiche cautele. (Affermata la responsabilità di un medico del reparto di psichiatria di un ospedale pubblico per il suicidio di una paziente, ricoverata con diagnosi di disturbo bipolare in fase depressiva, nei confronti della quale aveva omesso di assicurare una stretta e continua sorveglianza, sebbene le notizie anamnestiche e la diagnosi di accettazione avessero reso evidente il rischio suicidiario).

Cassazione penale, sez. IV, 25/05/2016, n. 3450- Doveri capo dell'equipe medico-chirurgica
In tema di responsabilità medica, grava sul capo dell'equipe medico-chirurgica il dovere, da valutarsi alla luce delle particolari condizioni operative, di controllare il conteggio dei ferri utilizzati nel corso dell'intervento e di verificare con attenzione il campo operatorio prima della sua chiusura, al fine di evitare l'abbandono in esso di oggetti facenti parte dello strumentario. (Fattispecie relativa alla omessa rimozione di una garza dall'addome del paziente).

Cassazione civile, sez. III, 21/04/2016, n. 8035- Ricovero in altra idonea struttura
In tema di responsabilità professionale, il medico (e a fortiori lo specialista) deve impiegare la perizia e i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria, con sforzo tecnico correlato all'uso degli strumenti materiali normalmente adeguati per il tipo di attività professionale in cui rientra la prestazione dovuta. Egli è tenuto anche a verificare l'organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità con adozione di tutte le misure volte a ovviare alle carenze strutturali e organizzative incidenti sugli accertamenti diagnostici e sui risultati dell'intervento. Laddove ciò non sia possibile egli deve informare il paziente, financo consigliandogli, se manca l'urgenza di intervenire, il ricovero in altra idonea struttura.

Cassazione penale, sez. IV, 30/03/2016, n. 18780- Équipe medica - Evento lesivo - Mansioni dei componenti - Valutazione concreta
La responsabilità penale di ogni componente di una équipe medica per un evento lesivo occorso ad un paziente sottoposto ad intervento chirurgico non può essere affermata sulla base dell'accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito all'équipe nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, anche in una prospettiva di verifica dell'operato degli altri nei limiti delle proprie competenze e possibilità.

Cassazione civile, sez. III, 08/03/2016, n. 4540- Ricovero in altra idonea struttura
Non sussiste inadempimento (a carico della struttura sanitaria e dei medici) dell'obbligo di informare la paziente sulla presenza di altri centri specializzati e più idonei a rendere una diagnosi di morfologia fetale corretta e completa, giacché all'epoca della vicenda non si verteva in ipotesi di inadeguatezza organizzativa della struttura sanitaria, bensì di intrinseca limitatezza tecnica degli strumenti diagnostici dell'epoca.

Cassazione civile, sez. III, 08/03/2016, n. 4540 Visualizzazione parziale del feto -
Necessità di esame presso un centro maggiormente specializzato - Obbligo del medico di informare il paziente - Fondamento –
In tema di responsabilità medica, l'obbligo gravante sulla struttura sanitaria e sul medico di informare la paziente, che ad essi si sia rivolta per i controlli ecografici sul feto ai fini della relativa diagnosi morfologica (in particolare, nel caso in cui la visualizzazione del feto sia parziale), della possibilità di ricorrere a centri di più elevata specializzazione, sorge unicamente ove la struttura abbia assunto la relativa obbligazione di spedalità pur non disponendo di attrezzature all'uopo adeguate. 

Cassazione penale, sez. IV, 04/02/2016, n. 14766- Medico psichiatra
In tema di responsabilità per colpa professionale del sanitario, nell'ipotesi di suicidio di un paziente affetto da turbe mentali, è da escludere la sussistenza di un'omissione penalmente rilevante a carico dello psichiatra che lo aveva in cura, quando risulti che il medico, nella specifica valutazione clinica del caso, si sia attenuto al dovere oggettivo di diligenza ricavato dalla regola cautelare, applicando la terapia più aderente alle condizioni del malato e alle regole dell'arte psichiatrica.

Cassazione penale, sez. IV, 02/02/2016, n. 12679- Primario e aiuto primario - obblighi
In tema di responsabilità dei medici ospedalieri ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128, il primario può, in relazione ai periodi di legittima assenza dal servizio, imporre all'aiuto l'obbligo di informarlo e ha diritto di intervenire direttamente; tuttavia quando, avvertito, abbia dichiarato di voler assumere su di sé la decisione del caso, l'aiuto non può restare inerte in attesa del suo arrivo, ma, essendo titolare di una autonoma posizione di garanzia nei confronti dei pazienti, deve attivarsi secondo le regole dell'arte medica per rendere operativo ed efficace l'intervento del predetto primario, se del caso a quest'ultimo sostituendosi. Con la conseguenza che, in assenza del primario, l'aiuto deve, se a suo giudizio necessario, esercitare il ruolo di alter ego del primario che gli è proprio e che altrimenti resterebbe svuotato di ogni contenuto.

Cassazione civile, sez. III, 20/01/2016, n. 885- Interventi sanitari c.d. "routinari"
In presenza di interventi sanitari c.d. "routinari", quale quello di specie relativo ad una erronea diagnosi di una malattia (psoriasi a chiazze) diversa da quella da cui il paziente era in realtà affetto (una micosi), è onere del professionista provare l'assenza di colpa in relazione alla condotta tenuta nella specie, che la prova che l'insuccesso dell'intervento (nella specie, di tipo diagnostico-terapeutico) fosse dipeso da fattori indipendenti dal proprio comportamento - dimostrando di aver osservato, nell'esecuzione della prestazione sanitaria, la diligenza normalmente richiesta ad uno specialista, ed esigibile in capo ad un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione.

Cassazione civile, sez. un., 22/12/2015, n. 25767- Danni al nascituro
La tesi del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi non può essere utilizzata a favore del nascituro perché nei suoi confronti non è ravvisabile un danno-conseguenza, apprezzabile tramite comparazione tra due situazioni soggettive omogenee: la qualità della vita prima e dopo la nascita. In astratto non può essere negata la titolarità di un diritto (oltre che della legittimazione attiva) del figlio handicappato alla tutela risarcitoria, non trovando essa un ostacolo insormontabile nell'anteriorità del fatto illecito rispetto alla nascita — giacché si può essere destinatari di tutela anche senza essere soggetti dotati di capacità giuridica ai sensi dell'art. 1 c.c. — né nelle teorie della causalità giuridica, perché tra causa ed evento lesivo può intercorrere uno spazio intertemporale, tale da differire il relativo diritto al ristoro solo al compiuto verificarsi dell'effetto pregiudizievole purché senza il concorso determinante di concause sopravvenute. In concreto, tuttavia, ove il figlio handicappato lamenti di essere nato non sano perché la propria madre, non essendo stata informata dal medico della ricorrenza della malattia genetica fetale, non ha potuto ricorrere all'interruzione della gravidanza, fa difetto un danno conseguenza, quale consacrato dall'art. 1223 c.c., stante che il danno riuscirebbe legato alla stessa vita del bambino e l'assenza di danno alla sua morte.

Cassazione penale, sez. V, 15/12/2015, n. 9831- Svolgimento della perizia
In tema di responsabilità per colpa medica, qualora sussistano, in relazione a pluralità di indagini svolte da periti e consulenti, tesi contrapposte sulla causalità materiale dell'evento, il giudice, previa valutazione dell'affidabilità metodologica e dell'integrità delle intenzioni degli esperti, che dovranno delineare gli scenari degli studi e fornire adeguati elementi di giudizio, deve accertare, all'esito di una esaustiva indagine delle singole ipotesi formulate dagli esperti, la sussistenza di una soluzione sufficientemente affidabile, costituita da una metateoria frutto di una ponderata valutazione delle differenti rappresentazioni scientifiche del problema, in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l'argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato. Altrimenti potendo concludere per l'impossibilità di addivenire ad una conclusione in termini di certezza processuale.

Cassazione penale, sez. IV, 03/12/2015, n. 2541- Responsabilità dell’infermiere
In tema di responsabilità professionale, è erroneo l'addebito per l'evento lesivo subito dal paziente elevato a carico del primario del reparto che fondi il profilo di colpa sull'inosservanza dell'asserito obbligo del primario di garantire la formazione professionale del personale infermieristico e di vigilare sulla esaustività di tale formazione. Una tale prospettazione trascura di considerare che l'infermiere ha una autonoma posizione di garanzia nei confronti del paziente, che trova fondamento nella autonoma professionalità dell'infermiere stesso, che va oggi considerato non più ausiliario del medico, ma professionista sanitario.

Cassazione civile, sez. III, 10/11/2015, n. 22876-Morte a seguito di intervento chirurgico - Accertamento delle cause del decesso - Autopsia - Necessità - Esclusione - Prova indiziaria - Idoneità.
In tema di responsabilità per attività sanitaria, le cause del decesso a seguito di intervento chirurgico non debbono essere provate necessariamente a mezzo di esame autoptico, attesa l'inesistenza, in tale ambito, di alcuna prova legale e, dunque, l'ammissibilità del ricorso anche a quella indiziaria.

Cassazione penale, sez. II, 20/10/2015, n. 46118- Costose terapie "sperimentali"
Integra gli estremi del reato di truffa la condotta di chi, nell'indurre le persone offese, in precarie condizioni di salute, a sottoporsi a costose terapie "sperimentali", pur rappresentando in modo veritiero la metodologia applicata nella produzione dei farmaci, abbia fornito insistenti rassicurazioni circa l'utilità della terapia in realtà illegale perchè disconosciuta dalle autorità competenti nonché false informazioni circa la qualifica di medico e la competenza professionale del responsabile della società produttrice del farmaco. (Fattispecie relativa al c.d. "metodo stamina").

Cassazione penale, sez. III, 29/09/2015, n. 43828- Intervento chirurgico effettuato dal primario - Responsabilità del secondo operatore - Esclusione - Condizioni.
In tema di colpa medica, il medico componente dell'équipe chirurgica in posizione di secondo operatore che non condividere scelte del primario adottate in corso d'intervento operatorio, ha obbligo, per esimersi da responsabilità, di manifestare espressamente il proprio dissenso, senza che tuttavia siano necessarie particolari forme di esternazione dello stesso. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che la valutazione relativa all' idoneità della forma di dissenso impiegata ad escludere la responsabilità penale deve essere compiuta avendo riguardo al contesto in cui questa opinione è stata resa manifesta, dovendo necessariamente distinguersi dalla situazione in cui si procede a scelte puramente terapeutiche a quella di tipo operatorio).

Cassazione civile, sez. III, 29/09/2015, n. 19213Situazione comportante, nella sua evoluzione, rischi per la salute del paziente - Obbligo per il medico di utilizzare metodi a sua disposizione atti ad evitare l'insorgenza del pericolo.
In tema di responsabilità medica, qualora, nel corso di un trattamento terapeutico o di un intervento, emerga una situazione la cui evoluzione può comportare rischi per la salute del paziente, il medico, che abbia a disposizione metodi idonei ad evitare il verificarsi della situazione pericolosa, è tenuto ad impiegarli, essendo suo dovere professionale applicare
metodi che salvaguardino la salute del paziente, preferendoli a quelli che possano anche solo esporla a rischio, sicché, ove egli privilegi il trattamento più rischioso e la situazione pericolosa si determini, non riuscendo egli a superarla senza danno, la colpa si radica già nella scelta inizialmente compiuta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto esente da colpa un medico in relazione alla scelta compiuta di sottoporre un paziente, affetto da "paraparesi spastica", ad intervento di ernia discale per via transarticolare, in luogo del meno rischioso intervento anteriore alla colonna attraverso toracotomia destra, con determinazione della situazione pericolosa connessa al detto rischioso intervento e conseguente necessità di un secondo intervento, attraverso toracotomia, all'esito del quale era residuata una lesione dell'integrità psico-fisica stimata pari al 68 per cento)

Cassazione civile, sez. III, 20/08/2015, n. 16993- Intervento cosiddetto palliativo
In tema di danno alla persona conseguente a responsabilità medica, l'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in relazione al quale si manifesti la possibilità di effettuare solo un intervento cosiddetto palliativo, determinando un ritardo della relativa esecuzione cagiona al paziente un danno già in ragione della circostanza che nelle more egli non ha potuto fruirne, dovendo conseguentemente sopportare tutte le conseguenze di quel processo morboso, ed in particolare il dolore che la tempestiva esecuzione dell'intervento palliativo avrebbe potuto alleviargli, sia pure senza la risoluzione del processo morboso.

Cassazione civile, sez. III, 28/07/2015, n. 15857- Operazione chirurgica complessa e il decorso post operatorio
A fronte di un'operazione chirurgica che sia valutata come complessa, il decorso post operatorio di per sé non può essere considerato di particolare complessità, nel senso che esso segue determinati protocolli correlati alla situazione del paziente ed esige il rispetto di standards di attenzione correlati alle condizioni del paziente, per cui a fronte di sue alterazioni è necessario individuare se esse si pongano come esiti imprevisti o se il loro manifestarsi o il loro perdurare siano nel caso concreto dovuti a una negligenza della struttura nel seguire l'evoluzione delle condizioni del paziente dopo ogni singola operazione.
REATO IN GENERE
Codice Penale, Art. 40
Codice Penale, Art. 41
Codice Penale, Art. 43


Cassazione penale, sez. IV, 02/07/2015, n. 31244- Ostetrica - responsabilità
In tema di causalità della colpa, quando la ricostruzione del comportamento alternativo lecito idoneo ad impedire l'evento deve essere compiuta nella prospettiva dell'interazione tra più soggetti, sui quali incombe l'obbligo di adempiere allo stesso “dovere” o a “doveri” tra loro collegati, la valutazione della condotta di colui che è tenuto ad attivare altri va effettuata assumendo che il soggetto che da esso sarebbe stato attivato avrebbe agito correttamente, in conformità al parametro dell'agente “modello”. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse ravvisato la responsabilità dell'ostetrica in relazione alla morte di bambino nato affetto da gravi patologie conseguenti ad un parto tardivo, per avere la stessa omesso di allertare tempestivamente i medici di guardia dei segnali di sofferenza fetale del nascituro registrati dal “tracciato”).

Cassazione penale, sez. VI, 11/06/2015, n. 38281- Intervento chirurgico urgente ad un latitante
Il medico ha il dovere giuridico di assistere chiunque abbia necessità delle sue prestazioni professionali, a prescindere dal modo e dall'ambiente in cui le cure vengono prestate. Non integra, pertanto, il reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p. la condotta del medico che presti un intervento chirurgico urgente ad un latitante senza porre in essere condotte ulteriori di altra natura, le quali, travalicando il dovere professionale del sanitario di assicurare la tutela della salute del cittadino, contribuiscano a sottrarre la persona assistita alle indagini o alle ricerche dell'Autorità. (Esclusa la responsabilità del medico che, pur consapevole della situazione di illegalità in cui versava il paziente, verosimilmente ferito in un conflitto a fuoco tra bande rivali, gli aveva prestato le proprie cure a domicilio, ritenendo ininfluenti sia le modalità di esecuzione della prestazione, in quanto coerenti con la patologia riscontrata, sia il luogo di esecuzione dell'intervento, quantunque inidoneo, considerata parimenti irrilevante ai sensi dell'art. 365, comma 2, c.p. la mancata redazione di un referto che avrebbe esposto la persona assistita a procedimento penale).

Cassazione penale, sez. IV, 05/05/2015, n. 33329- Capo équipe - Posizione di garanzia - Contenuto - Vigilanza sugli altri medici - Correzione degli errori altrui - Necessità - Limiti.
In tema di responsabilità medica, il capo dell'équipe operatoria è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente in ragione della quale è tenuto a dirigere e a coordinare l'attività svolta dagli altri medici, sia pure specialisti in altre discipline, controllandone la correttezza e ponendo rimedio, ove necessario, ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali o comunque rientranti nella sua sfera di conoscenza e, come tali, siano emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza di condanna nei confronti del chirurgo otorino capo équipe, il quale, in presenza di specifica questione anestesiologica di carattere interdisciplinare, da lui pure individuata, non aveva impedito all'anestesista di procedere con più tentativi all'anestesia con curaro, cui conseguiva il decesso del paziente).

Cassazione penale, sez. I, 30/04/2015, n. 35814- Medico psichiatra
È ravvisabile il reato di cui all'art. 591 c.p. a carico del medico psichiatra responsabile del reparto ove sia stato ricoverato un paziente psichiatrico a rischio di fuga, in ragione di varie patologie e di precedenti tentativi di fuga, inconsapevole della propria malattia e incapace di provvedere a sé stesso, che non disponga per opportune forme di sorveglianza per evitare che il paziente come in effetti verificatosi si allontani dalla struttura (nella specie, il corpo senza vita del paziente era stato trovato nella campagna circostante la struttura sanitaria solo cinque anni dopo la scomparsa). Infatti, anche a seguito della l. n. 180 del 1978, il personale medico e infermieristico ha il dovere giuridico di protezione e sorveglianza della persona affidata, specie se questa non sia in grado di prestare alcuna valida collaborazione e non possa badare a sé stessa: l'abbandono per legge del modello di cura manicomiale con l'uso sistematico della coercizione e dell'isolamento interno ed esterno del paziente, sostituito da forme di custodia in strutture aperte, richiede pur sempre modalità diverse di protezione e sorveglianza, funzionali a contemperare il rispetto della libertà e dignità individuale e la protezione della persona da atti auto o eterolesivi, della cui verificazione, in conseguenza dello stato di abbandono, rilevante per la configurabilità del reato di cui all'art. 591 c.p., deve rispondere chi sia tenuto alla custodia e non vi abbia provveduto.

Cassazione civile, sez. III, 16/04/2015, n. 7682- Accertata negligenza dell’aiuto primario.
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, il contegno dell'aiuto primario che, in caso di assenza o impedimento del primario, ometta di eseguire un intervento chirurgico urgente viola gli obblighi su di esso gravanti, i quali includono non solo quello di attivarsi secondo le regole dell'arte medica, avuto riguardo al suo standard professionale di specialista, ma anche di salvaguardare, ai sensi dell'art. 1375 cod. civ., la vita del paziente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito ha ravvisato la responsabilità di un aiuto primario di ostetricia che, accertato il grave stato di sofferenza del feto sulla base delle inequivocabili risultanze dell'esame del tracciato cardiotocografico e di quello amnioscopico, a dispetto dell'estrema urgenza dell'intervento, ometteva di procedere - in attesa dell'arrivo del primario - all'esecuzione del parto cesareo, di per sé eseguibile anche da un solo medico con l'ausilio di uno strumentista).

Cassazione penale, sez. IV, 18/03/2015, n. 18080- Patologia rarissima - Prova tecnico-scientifica
Non ricorre la penale responsabilità del medico per la morte di un paziente affetto da una rarissima patologia qualora gli omessi esami biologici necessari per la sua diagnosi, anche se espletati, non avrebbero consentito un intervento tempestivo.

Cassazione civile, sez. III, 12/03/2015, n. 4936- Assicurazione della responsabilità civile
Nel contratto di assicurazione della propria responsabilità civile stipulato da un ospedale (assicurazione per conto proprio), la clausola la quale preveda che la copertura assicurativa "operi in eccesso rispetto alle assicurazioni personali dei medici" ivi operanti va interpretata nel senso che, ferma restando la copertura a primo rischio della responsabilità dell'ospedale, la medesima polizza copra altresì a secondo rischio la responsabilità personale dei medici, secondo lo schema dell'assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.).

Cassazione civile, sez. III, 23/02/2015, n. 3569- Danno cd. da nascita indesiderata - Onere della prova - Estensione - Danno cd. da wrongful birth
La tematica del cosiddetto danno da nascita indesiderata (ricorrente quando, a causa del mancato rilievo dell’esistenza di malformazioni congenite del feto, la gestante perda la possibilità di interrompere la gravidanza) si incentra su due questioni: una è quella relativa all’onere probatorio in ordine alla correlazione causale fra l’inadempimento dei sanitari ed il mancato ricorso all’aborto ed in ordine alle condizioni necessarie in base alla legge per procedere all’interruzione della gravidanza dopo il novantesimo giorno di gestazione; l’altra è quella concernente la legittimazione del nato alla richiesta risarcitoria. Entrambe tali questioni meritano il vaglio delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, considerato che su di esse si registrano contrastanti orientamenti di legittimità.

Cassazione civile, sez. III, 13/02/2015, n. 2847- Nascita di un bambino affetto da sindrome di Down
Non sussiste la responsabilità, per la nascita di un bambino affetto da sindrome di Down, del medico di base che non ha rilasciato l'impegnativa per l'amniocentesi senza che prima si fosse pronunciato uno specialista, in quanto rientra nei doveri informativi del buon sanitario allertare il paziente sui pericoli connessi all'espletamento di indagini invasive, invitandolo a consultare, prima di prendere una decisione definitiva a riguardo, l'esperto di settore.

Cassazione civile, sez. III, 12/02/2015, n. 2737- Danno da perdita di "chance" - Nozione.
Il danno patrimoniale da perdita di "chance" è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione "ex ante" da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale; l'accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, che, inquadrata la responsabilità per tardiva trasposizione legislativa delle direttive CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, nell'ambito della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, aveva identificato la "chance" perduta nella possibilità di godere dei benefici effettivi sullo sviluppo professionale derivanti da una tempestiva attuazione delle direttive ed aveva liquidato il danno in ragione di un criterio prognostico, basato sulle concrete e ragionevoli possibilità di risultati utili).

Cassazione penale, sez. VI, 20/01/2015, n. 10130- Servizio di guardia medica - Prescrizione telefonica - Discrezionalità - Responsabilità - Esclusione.
Non risponde del delitto di omissione di atti d’ufficio il medico che, durante il turno di guardia medica, anziché recarsi di persona a visitare il paziente che denuncia problemi respiratori, si limiti a prescrivere, telefonicamente, la terapia del caso, essendo egli arbitro della scelta di effettuare o meno la visita domiciliare.

Cassazione civile, sez. III, 13/01/2015, n. 278- Colpa in generale
Vìola, con grave negligenza professionale, l'obbligo di garanzia su di lui gravante il medico che, in ipotesi di asportazione chirurgica di un nevo, abbia omesso l'effettuazione di un esame istologico, che, se espletato, avrebbe permesso la tempestiva diagnosi e possibilità di cura di un melanoma e, comunque, avrebbe consentito di rallentare il processo degenerativo.

Cassazione civile, sez. un., 18/12/2014, n. 26659 Azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari - Domanda di manleva proposta dall'azienda sanitaria contro i medici - Giurisdizione della Corte dei conti - Esclusione - Fondamento.
L'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di una azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da una azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni.

Cassazione penale, sez. IV, 05/12/2014, n. 9897- Medico di bordo.
L’ordinamento della navigazione marittima attribuisce al comandante un ruolo di autorità egemone, nei confronti di tutte le persone a bordo. Tutti i componenti dell’equipaggio, tra cui il medico di bordo, sono obbligati a cooperare alla salvezza della nave, delle persone e del carico, fino a quando il comandante non ordini l’abbandono dell’imbarcazione. Le posizioni di garanzia, quindi, non vivono isolate e si integrano per corrispondere adeguatamente a complesse esigenze di tutela. Dunque, è decisivo individuare di volta in volta il rischio ed i soggetti deputati al suo governo per comprendere e definire le eventuali responsabilità.

Cassazione civile, sez. III, 04/11/2014, n. 23421- Persona suicidatasi
Va respinta la domanda di risarcimento avanzata nei confronti dei sanitari dai parenti di un paziente, in cura per problemi psichici e tendenze suicide, che, dopo diversi tentativi si era tolto la vita, atteso che non vi è contraddizione alcuna tra il ritenere che una persona sia morta a causa di un suicidio, e che l'evento non fosse prevedibile né evitabile da parte dei medici che curavano quella persona da disturbi psichici.

Cassazione civile, sez. III, 22/10/2014, n. 22338- Primario ospedaliero - Responsabilità - Portata.
Il primario ospedaliero risponde del danno derivato da una inadeguatezza della struttura sanitaria da lui diretta ove non dimostri di aver adempiuto a tutti gli obblighi che gli impone l'art. 7 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 (applicabile "ratione temporis"), tra i quali rientra quello di informazione sulle condizioni dei malati e di predisposizione di adeguate istruzioni al personale per le emergenze.

Cassazione civile, sez. III, 22/10/2014, n. 22338 Inidoneità della struttura ospedaliera - Mancato trasferimento del paziente - Colpa medica - Configurabilità.
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, posto che l'esecuzione della prestazione professionale implica una diligenza qualificata ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., è in colpa il medico che, in presenza di un paziente che non possa essere adeguatamente curato nella struttura ospedaliera in cui si trova, ometta di attivarsi per tentare di disporne il trasferimento in altra più idonea struttura.

Cassazione civile, sez. III, 20/10/2014, n. 22222- Medico specialista
Colui che assume un'obbligazione in qualità di medico specialista, ovvero un'obbligazione che presuppone suddetta qualifica, deve impiegare la perizia e i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della categoria cui appartiene, dacché tale standard vale a determinare il relativo grado di responsabilità secondo un giudizio relazionale che tiene conto del normale esito della prestazione effettuata e delle circostanze del caso concreto.

Cassazione penale, sez. IV, 01/10/2014, n. 11601- Obblighi personale di pronto soccorso
In tema di responsabilità professionale, il personale di pronto soccorso, in virtù della sua posizione di garanzia a tutela della salute dei cittadini bisognosi di cure di primo intervento, è tenuto anche a verificare che la presenza di medici ed infermieri sia adeguata all'affluenza dei pazienti in pronto soccorso, ragione per la quale, nel caso in cui si verifichino particolari situazioni di emergenza, idonee a pregiudicare la salvaguardia del bene tutelato, ha l'obbligo di allertare i sanitari in servizio in altri reparti dell'ospedale, al fine di consentirne l'intervento in supporto.

Cassazione penale, sez. VI, 30/09/2014, n. 45844- Rifiuto di procedere al ricovero ospedaliero di un malato
Integra il reato di cui all'art. 328, comma 1, c.p., il rifiuto di procedere al ricovero ospedaliero di un malato, opposto dal medico responsabile del reparto, se l'ospedalizzazione deve ritenersi indifferibile per la sussistenza di un effettivo pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona, obiettivamente apprezzabile anche in considerazione del tenore e della provenienza delle richieste formulate al soggetto attivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata, la quale aveva affermato la colpevolezza del medico ospedaliero, di turno presso il reparto di chirurgia d'urgenza, il quale si era rifiutato di visitare e redigere la consulenza richiesta dai colleghi del servizio "118", propedeutica al ricovero, adducendo la provenienza del paziente da altro ospedale esclusivamente per eseguire una TAC cerebrale).

Cassazione civile, sez. III, 27/08/2014, n. 18304- Struttura sanitaria inadeguata
Deve ritenersi colposa e contraria a buona fede o correttezza la condotta del medico, convenuto per risarcire, a titolo di responsabilità extracontrattuale, i danni subiti da una paziente sottoposta ad un trattamento medico (nella specie, trattamento anticellulitico a base di ossigeno-ozono), o ve abbia praticato l'intervento presso una struttura sanitaria inadeguata, senza nemmeno informare la paziente di tale situazione che avrebbe dovuto imporre di indirizzarla ad altra struttura idonea.

Cassazione penale, sez. IV, 08/07/2014, n. 7346- Attività chirurgica d’équipe - Autonomia di azione e di responsabilità del personale infermieristico
Il personale medico, e in particolare il capo dell’équipe, assume su di sé la responsabilità dell’intervento riguardo all’adeguato controllo della rimozione di tutti i materiali utilizzati nel corso del medesimo, non potendo tale controllo risolversi nel mero riscontro del conteggio numerico effettuato dal personale infermieristico. In forza di tanto, esso è affidato all’intera equipe, proprio per evitare che la pluralità dei difficili compiti a ciascuno demandati, le imprevedibili contingenze di un’attività intrinsecamente complessa come quella chirurgica, la stanchezza o la trascuratezza dei singoli, o altre circostanze possano, comunque, condurre a un errore che ha conseguenze sempre gravi.

Cassazione penale, sez. V, 04/07/2014, n. 52411- Colpa professionale
In tema di responsabilità professionale medica, allorchè il sanitario si trova di fronte ad una sintomatologia idonea a formulare una diagnosi differenziale, la condotta è colposa quando non si proceda alla stessa, e ci si mantenga, invece, nell'erronea posizione diagnostica iniziale; ciò, sia nelle situazioni in cui la necessità della diagnosi differenziale è già in atto, sia laddove è prospettabile che vi si debba ricorrere nell'immediato futuro a seguito di una prevedibile modificazione del quadro o della significatività del perdurare della situazione già esistente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata per aver giudicato configurabile la responsabilità del ginecologo, che non aveva eseguito un monitoraggio intermittente sulle condizioni del feto, nonostante dai tracciati emergessero segni di sofferenza fetale ai quali era seguita, come sviluppo prevedibile, la morte del nascituro).

Cassazione penale, sez. VI, 03/06/2014, n. 38354- Medico anestesista - Violazione di obblighi formali - Responsabilità penale - Sussistenza
Risponde del delitto di rifiuto di atti d'ufficio il medico anestesista che, subito dopo l'esecuzione di un intervento chirurgico di adenotonsillectomia, si sia allontanato senza attendere il regolare risveglio del paziente, senza accertarsi delle sue condizioni, senza lasciar detto dove andava e dove poter essere rintracciato, rendendosi irreperibile e irraggiungibile per oltre quaranta minuti, pur nella consapevolezza di aver lasciato senza la doverosa e cogente assistenza un paziente appena operato, nei fatti quindi rifiutando un atto del suo ufficio che doveva essere compiuto senza ritardo per ragioni di sanità.

Cassazione civile, sez. III, 30/05/2014, n. 12264- Nascita indesiderata - Azione risarcitoria - Onere probatorio - Prova della volontà di abortire - Presunzione - Inammissibilità.
Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cd. da nascita indesiderata (ricorrente quando, a causa del mancato rilievo da parte del sanitario dell'esistenza di malformazioni congenite del feto, la gestante perda la possibilità di abortire) è onere della parte attrice allegare e dimostrare che, se fosse stata informata delle malformazioni del concepito, avrebbe interrotto la gravidanza, poiché tale prova non può essere desunta dal solo fatto della richiesta di sottoporsi ad esami volti ad accertare l'esistenza di eventuali anomalie del feto.

Cassazione civile, sez. III, 26/05/2014, n. 11637- Concorso del fatto colposo del creditore e del danneggiato
Il riconoscimento della sussistenza della responsabilità professionale del medico non implica, per ciò solo, l'automatica esclusione di un'eventuale responsabilità del paziente rilevante ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., potendosi configurare una responsabilità concorrente del paziente nella causazione dell'evento lesivo (nella specie, decesso per sovradosaggio di un farmaco anticoagulante) laddove sia accertata l'effettuazione da parte dell'interessato di controlli clinici ad intervalli temporali ben più ampi di quelli consigliati dal tipo di terapia in corso di svolgimento.

Cassazione civile, sez. III, 23/05/2014, n. 11522- Omessa diagnosi di processo morboso terminale - Conseguente impossibilità di eseguire un intervento cosiddetto palliativo - Danno risarcibile alla persona
In tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, l'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, sul quale sia possibile intervenire soltanto con un intervento cosiddetto palliativo, determinando un ritardo della possibilità di esecuzione dello stesso, cagiona al paziente un danno alla persona per il fatto che, nelle more, egli non ha potuto fruire di tale intervento e, quindi, ha dovuto sopportare le conseguenze del processo morboso e particolarmente il dolore, posto che la tempestiva esecuzione dell'intervento palliativo avrebbe potuto, sia pure senza la risoluzione del processo morboso, alleviare le sue sofferenze.

Cassazione penale, sez. IV, 23/05/2014, n. 9814- Responsabilità per operato del sostituto
In tema di colpa medica, non è configurabile la responsabilità civile in capo al medico titolare di assistenza sanitaria (cosiddetto medico di base) per i danni prodotti dalla condotta del proprio sostituto, svolgendo quest'ultimo, in assenza del medico titolare, l'attività professionale in nome e per conto proprio, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l'individuazione del sostituto sia stato effettutata dal medico sostituito.

Cassazione civile, sez. III, 27/03/2014, n. 7195- Malattia ad esito certamente infausto - Erroneo intervento terapeutico - Perdita della "chance" di maggiore sopravvivenza - Danno risarcibile
In tema di responsabilità medica, dà luogo a danno risarcibile l'errata esecuzione di un intervento chirurgico praticabile per rallentare l'esito certamente infausto di una malattia, che abbia comportato la perdita per il paziente della "chance" di vivere per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello poi effettivamente vissuto. In tale eventualità, le possibilità di sopravvivenza, misurate in astratto secondo criteri percentuali, rilevano ai fini della liquidazione equitativa del danno, che dovrà altresì tenere conto dello scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile in caso di intervento chirurgico corretto.

Cassazione penale, sez. IV, 17/01/2014, n. 17801- Diagnosi errata - Paziente - Rifiuto di cure - Requisiti - Esclusione -Responsabilità.
In tema di colpa medica, il “rifiuto di cure mediche” consiste nel consapevole e volontario comportamento del paziente, il quale manifesti in forma espressa, senza possibilità di fraintendimenti, la deliberata ed informata scelta di sottrarsi al trattamento medico. Consapevolezza che può ritenersi sussistente solo ove le sue condizioni di salute gli siano state rappresentate per quel che effettivamente sono, quanto meno sotto il profilo della loro gravità.

Cassazione penale, sez. IV, 07/01/2014, n. 4985- Colpa professionale
In tema di responsabilità professionale del medico, nessuno può invocare l'esonero dalla responsabilità confidando che altri provveda a correggere il proprio errore, tanto meno il medico, che nella sua qualità di primario, è responsabile del reparto (fattispecie relativa a paziente deceduta a seguito di coma diabetico gestazionale).

Cassazione civile, sez. III, 12/12/2013, n. 27855- Colpa del sanitario - Onere della prova - Ripartizione - Criteri.
In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore deve provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia con l’allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l’onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.

Cassazione penale, sez. III, 12/12/2013, n. 5684-Responsabilità dei componenti di una équipe medica
Ai fini dell'apprezzamento della responsabilità dei componenti di una équipe medica, quando si tratti di un intervento chirurgico effettuato dal primario non può affermarsi la conseguente responsabilità anche dell'aiuto e dell'assistente assumendo che questi, per andare esenti da responsabilità, avrebbero dovuto dissociarsi dalla conduzione dell'operazione. La dissociazione può e deve intervenire, ai fini dell'esonero da responsabilità, solo allorquando si tratti delle ordinarie scelte terapeutiche adottate dal primario per la cura del paziente, ma non è prospettabile in occasione dell'intervento chirurgico direttamente eseguito dal primario, e a questi manualmente attribuibile, rispetto al quale i suoi collaboratori non possono interferire in modo efficace. Pertanto, ai fini dell'eventuale corresponsabilità di questi ultimi, occorre semmai positivamente apprezzare le concrete mansioni svolte durante l'intervento, verificando se queste siano state eseguite con la dovuta diligenza e la dovuta perizia. In tema di colpa medica, nel caso di intervento chirurgico effettuato direttamente dal primario, degli eventuali errori manuali da lui commessi nel corso dell'effettuazione non possono essere chiamati a rispondere anche coloro che vi abbiano partecipato in qualità di aiuto o di assistente, non trattandosi, nella descritta fattispecie, della condivisione di scelte terapeutiche di cui anche l'aiuto e l'assistente assumono la responsabilità, quando non provvedano a segnalare la loro ritenuta inidoneità o rischiosità.

Cassazione penale, sez. IV, 12/12/2013, n. 4058- Responsabilità dei componenti di una équipe medica
In tema di responsabilità del medico che lavora in un'equipe, in caso di decesso del paziente, ne risponde ogni medico che non osservi le regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche ed oggettive mansioni svolte, e che venga meno al dovere di conoscere e valutare le attività degli altri medici così da porre rimedio ad eventuali errori posti in essere da altri e che siano evidenti per un professionista medio.

Cassazione civile, sez. III, 10/12/2013, n. 27528- Danno cosiddetto "da nascita indesiderata"
In relazione a giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosiddetto "da nascita indesiderata" (ricorrente quando, a causa del mancato rilievo da parte del sanitario dell'esistenza di malformazioni congenite del feto, la gestante perda la possibilità di abortire), è onere della parte attrice allegare e dimostrare che, se la gestante fosse stata informata delle malformazioni del concepito, si sarebbe determinato un grave pericolo per la sua salute ed avrebbe deciso di interrompere la gravidanza.

Cassazione penale, sez. IV, 13/11/2013, n. 5615- Colpa medica nell'attività di équipe
In tema di colpa medica nell'attività di équipe, ciascuno dei soggetti che si dividono il lavoro risponde dell'evento illecito, non solo per non aver osservato le regole di diligenza, prudenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma altresì per non essersi fatto carico dei rischi connessi agli errori riconoscibili commessi nelle fasi antecedenti o contestuali al suo specifico intervento. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio a errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.

Cassazione penale, sez. IV, 07/11/2013, n. 47904- Mancato ricovero
Deve essere riconosciuta la responsabilità del medico che in presenza di sintomatologia sospetta e di esame elettrocardiografico che aveva evidenziato anomalie ventricolari indicative di possibile sofferenza ischemica, invece di disporre il ricovero e gli approfondimenti del caso, ha dimesso il paziente, deceduto per infarto alcuni giorni dopo.

Cassazione civile, sez. III, 05/11/2013, n. 24801- Medico specialista
In materia di responsabilità medica, i medici sono tenuti ad una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata ex art. 1176 comma 2 e 2236 c.c., nel cui ambito va distinta una diligenza professionale generica e una diligenza variamente qualificata, giacché chi assume un'obbligazione nella qualità di specialista, o un'obbligazione che presuppone una tale qualità, è tenuto alla perizia che è normale della categoria. Lo specifico settore di competenza in cui rientra l'attività esercitata richiede infatti la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell'attività necessaria per l'esecuzione dell'attività professionale.

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