Cartella clinica

Leggi cosa afferma la giurisprudenza sulla cartella clinica

Cassazione civile, sez. III, 31/03/2016, n. 6209
In tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, che aveva escluso la responsabilità dei sanitari nonostante non risultassero per sei ore annotazioni sulla cartella clinica di una neonata, nata poi con grave insufficienza mentale causata da asfissia perinatale, così da rendere incomprensibile se poteva essere più appropriata la rilevazione del tracciato cardiotocografico rispetto alla mera auscultazione del battito cardiaco del feto).

Cassazione civile, sez. III, 12/06/2015, n. 12218
In tema di responsabilità professionale sanitaria, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido legame causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione.

Cassazione civile, sez. III, 12/06/2015, n. 12205
In tema di attività medico-chirurgica, è risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all'esecuzione di un intervento chirurgico, ancorché esso apparisse, "ex ante", necessitato sul piano terapeutico e sia pure risultato, "ex post", integralmente risolutivo della patologia lamentata, integrando comunque tale omissione dell'informazione una privazione della libertà di autodeterminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della possibilità di esercitare tutte le opzioni relative all'espletamento dell'atto medico e di beneficiare della conseguente diminuzione della sofferenza psichica, senza che detti pregiudizi vengano in alcun modo compensati dall'esito favorevole dell'intervento.

Cassazione civile, sez. III, 25/11/2013, n. 26358
La responsabilità sia del medico che dell'ente ospedaliere per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale, con la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova. (Richiesta di risarcimento avanzata dagli eredi di un donna per i danni subiti dalla stessa in seguito alla caduta da una barella non dotata di protezioni mentre si trovava in ospedale,
la Corte ha cassato la decisone di giudici territoriali che avevano rigettato la domanda, pur risultando dalla cartella clinica la frattura del femore, ritenendo assente la prova, a carico della parte danneggiata vertendosi, a loro assunto, in materia di responsabilità extracontrattuale, della colpa del personale e del nesso causale tra fatto e danno). T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 13/07/2011, n. 1043. Va respinta la domanda di accesso ad una cartella clinica, cui si chiede di avere copia non come documento amministrativo avente funzione di attestare e comprovare l'attività svolta dall'Amministrazione nel trattamento del paziente, al fine di verificarne la correttezza e l'efficacia, bensì come raccolta dei dati relativi alla salute dell'utente curato per poter avere informazioni circa lo stato di salute di quest'ultimo, le quali potrebbero avere refluenza al fine di accertare la responsabilità civile dello stesso (e, conseguentemente, il suo obbligo risarcitorio), nell'ambito di un autonomo giudizio instaurato tra il terzo che lamenta di essere stato danneggiato ed il paziente in questione. Il diritto ad ottenere il risarcimento del danno derivato dalla perdita del familiare non può ritenersi avere lo stesso rango di diritto fondamentale ed inviolabile riconosciuto al diritto alla riservatezza dei dati relativi alla stato di salute di una persona. Ciò a maggior ragione considerato che l'esclusione del richiesto accesso non incide direttamente sulla possibilità di esercitare l'azione civile risarcitoria, ma ha esclusivamente l'effetto di rendere un po' più lenta e faticosa l'eventuale dimostrazione delle condizioni di salute del controinteressato inidonee alla guida, il cui accertamento potrà comunque avvenire sia mediante perizie mediche, che attraverso l'acquisizione della documentazione direttamente ad opera del giudice civile, previa valutazione della rilevanza delle stesse.

Cassazione penale, sez. V, 12/07/2011, n. 42917
Integra il delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici la condotta del medico chirurgo, in servizio presso un ospedale pubblico, il quale abbia apportato dati aggiuntivi al diario giornaliero, annotandoli non contestualmente al loro verificarsi, così alterando un atto pubblico vero.

Cassazione civile, sez. III, 09/06/2011, n. 12686
In tema di responsabilità professionale del medico, il nesso causale sussiste anche quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno; a tal fine, la difettosa tenuta della cartella clinica non vale a escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta del medico e le conseguenze dannose sofferte dal paziente, ove risulti provata l'idoneità di tale condotta a provocare il danno, ma consente anzi il ricorso alle presunzioni, assumendo rilievo, al riguardo, il criterio della « vicinanza alla prova », cioè dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla.

T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 02/08/2010, n. 3322
La tutela della situazione giuridica soggettiva del ricorrente, pregiudicata in conseguenza del decesso della coniuge, richiede la compiuta conoscenza non solo degli interventi praticati sulla degente - secondo quanto emerge dalla cartella clinica - ma anche la possibilità di comprendere se gli interventi effettuati dal personale medico ed infermieristico siano coerenti con gli ordini di servizio e con le consegne lasciate dal personale concretamente intervenuto. In altre parole, la conoscenza degli interventi praticati diviene utile ai fini della tutela degli interessi del ricorrente solo se confrontabile con le regole di condotta cui doveva attenersi il personale intervenuto e a tal fine è del tutto coerente la richiesta di conoscenza sia degli ordini di servizio sia della concreta turnazione del personale medico ed infermieristico intervenuto sia delle consegne infermieristiche.

Cassazione penale, sez. IV, 07/07/2010, n. 37925
Agli effetti della tutela penale, la cartella clinica redatta dal medico di una struttura sanitaria pubblica, compresa in essa la scheda anestesiologica che ne costituisce parte integrante, è atto pubblico.

Cassazione civile, sez. III, 27/04/2010, n. 10060
In tema di responsabilità professionale del medico, il nesso causale sussiste anche quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno; a tal fine, la difettosa tenuta della cartella clinica non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta del medico e le conseguenze dannose sofferte dal paziente, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocare il danno, ma consente anzi il ricorso alle presunzioni, assumendo rilievo, al riguardo, il criterio della « vicinanza alla prova », cioè della effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla.

Cassazione penale, sez. V, 17/02/2010, n. 19557
Integra il reato di falso materiale in atto pubblico la condotta del medico che, prestando la propria opera professionale in una struttura privata convenzionata col servizio sanitario nazionale, alteri la cartella clinica, in quanto, in tal caso, il medico assume la qualità di pubblico ufficiale che svolge una pubblica funzione certificativa e la cartella clinica riveste natura di atto pubblico.

Cassazione civile, sez. III, 26/01/2010, n. 1538
In tema di responsabilità professionale del medico, le omissioni nella tenuta della cartella clinica al medesimo imputabili rilevano sia ai fini della figura sintomatica dell'inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale dell'art. 1176 comma 2 c.c., sia come possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva, poiché l'imperfetta compilazione della cartella non può, in linea di principio, tradursi in un danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria.

Tribunale Benevento, sez. lav., 27/10/2009, n. 3688
L'apposizione per iscritto (nella specie in considerazione sulla cartella clinica) di rilievi sull’operato del medico e la mancata cancellazione degli stessi nonostante la richiesta dell'interessato, la contestazione di errori sulla lettura dei tracciati medici (nella specie in considerazione tracciati elettroencefalografici), l'esclusione del medico dall’attività cui solitamente è adibito con contestuale affidamento della stessa a colleghi con minore anzianità di servizio e non titolati, le aggressioni verbali, la redazione di una scheda di valutazione negativa sull’operato del lavoratore in violazione del principio di informazione adeguata e partecipazione del soggetto valutato, la modifica improvvisa e senza preventivo accordo dei turni di servizio, la negazione dei permessi ex l. n. 104 del 1992 e l'assegnazione di giorni arretrati di permesso diversi da quelli richiesti, ove concretantesi in una sostanziale esclusione del lavoratore dal contesto lavorativo di riferimento, sono tutte condotte che possono ricondursi alla figura giuridica del mobbing; invero tali comportamenti, se attuati contestualmente, sono espressione non solo di aggressività e violenza, ma anche di particolare denigrazione del lavoratore; di esse, peraltro, possono essere chiamati a rispondere civilmente sia l'autore materiale delle condotte, secondo la regola generale prevista dall'art. 2043 c.c., che il datore di lavoro ex art. 2087 c.c., per violazione del dovere di tutelare la personalità morale del prestatore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo, tuttavia, non dimostri di aver assolto al rigoroso onere probatorio previsto dalla norma per escludere la sua responsabilità, e cioè di aver adottato tutte le misure che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.

Cassazione civile, sez. III, 18/09/2009, n. 20101
In ambito sanitario, il medico ha l'obbligo di controllare la competenza e l'esattezza delle cartelle cliniche e dei relativi referti allegati, la cui violazione comporta la configurazione di un difetto di diligenza rispetto alla previsione generale contenuta nell'art. 1176, comma 2, c.c. e, quindi, un inesatto adempimento della sua corrispondente prestazione professionale.

Cassazione penale, sez. V, 16/04/2009, n. 31858
La cartella clinica redatta dal medico di una struttura sanitaria pubblica ha natura di atto pubblico munito di fede privilegiata con riferimento alla sua provenienza dal pubblico ufficiale e ai fatti da questi attestati come avvenuti in sua presenza.

Cassazione civile, sez. lav., 13/03/2009, n. 6218
L'inottemperanza del medico all'obbligo di controllare completezza ed esattezza del contenuto della cartella clinica configura difetto di diligenza nell'adempimento della prestazione lavorativa, da qualificarsi oggettivamente come di particolare gravità - avuto riguardo alla rilevante funzione che la cartella clinica assume, sotto il profilo sanitario, nei confronti del paziente e, indirettamente, nei confronti della struttura sanitaria a cui il paziente stesso si è affidato - essendo, quindi, idonea a determinare l' irrimediabile lesione dell'elemento fiduciario e il conseguente recesso datoriale. Tuttavia, tali estreme conseguenze sono da escludersi laddove lo stesso comportamento della parte datoriale sia stato tale da avere ingenerato, nel medico lavoratore dipendente, l'affidamento sulla tolleranza, da parte del datore, della sua indebita condotta.

Cassazione penale, sez. VI, 27/02/2009, n. 15548
Integra il reato di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., la condotta del primario ospedaliero che ometta di redigere la cartella clinica relativa ad un paziente temporaneamente sottoposto a cure di mantenimento e in attesa di trasferimento ad altra, più attrezzata, struttura ospedaliera, trattandosi di un atto d'ufficio da compiere senza ritardo per ragioni di sanità. (Fattispecie relativa al transito ospedaliero di un neonato, le cui condizioni cliniche sono state oggetto di previa informativa telefonica tra i medici responsabili dei relativi reparti).

Cassazione civile, sez. III, 30/01/2009, n. 2468
La struttura sanitaria è tenuta a risarcire il danno sofferto dal paziente in conseguenza della diffusione di dati sensibili contenuti nella cartella clinica, a meno che non dimostri di avere adottato tutte le misure necessarie per garantire il diritto alla riservatezza del paziente e ad evitare che i dati relativi ai test sanitari e alle condizioni di salute del paziente stesso possano pervenire a conoscenza di terzi.
(La S.C. ha cassato la decisione di merito la quale, muovendo dal fatto che la cartella clinica, dalla quale risultava la condizione di omosessuale affetto dal virus HIV del paziente, e della cui indebita diffusione quest'ultimo si doleva, era risultata custodita nella sala infermieri, aveva escluso la responsabilità dell'ospedale. La S.C. ha ritenuto insufficiente tale motivazione, in mancanza della dimostrazione che la suddetta sala fosse interdetta al pubblico).

Tribunale Roma, sez. II, 12/01/2009, n. 396
La lacunosa formazione della cartella clinica non vale a escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta colposa del medico in relazione alla patologia accertata e i postumi, ove risulti provata l'idoneità di tale condotta a provocarli, ma consente anzi il ricorso alle presunzioni, come avviene in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell'onere della prova e al rilievo che assume a tal fine la vicinanza alla prova, e cioè l'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla.

Consiglio Stato, sez. V, 28/10/2008, n. 5374
Il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale (religioso) costituisce una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità per cui in presenza della detta situazione deve ritenersi sussistente l'interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso alla cartella clinica, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario.

Cassazione penale, sez. V, 26/09/2008, n. 41394
La diagnosi d'ingresso che riporta falsamente patologia diversa (ascesso mammario) per consentire che il costo dell'intervento chirurgico (operazione di plastica al seno) venga sostenuto dal S.s.n., concorre alla redazione di documenti falsi. Pertanto, la falsa attestazione in cartella clinica delle motivazioni alla base del ricovero determina la condanna del medico chirurgo per il delitto di falsità ideologica in atti pubblici, di cui all'art. 479 c.p.

Cassazione penale , sez. fer., 04 settembre 2008, n. 42166
Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico la condotta del medico responsabile di una struttura sanitaria convenzionata che attesti, nella scheda di dimissione ospedaliera, la quale è parte integrante della cartella clinica, false informazioni relative alla diagnosi principale di dimissione, alle diagnosi secondarie, agli interventi chirurgici e alle principali procedure diagnostiche e terapeutiche eseguite, e quindi alteri i codici da elaborare informaticamente per la determinazione del rimborso dovuto dal S.s.n.

Corte appello Milano, sez. I, 12 luglio 2008, n. 2114
La compilazione della cartella clinica è compito obbligatorio per ì sanitari operatori di fondamentale importanza e di particolare delicatezza, garantendo tale (obbligatorio) documento la possibilità, attraverso le sue dettagliate descrizioni, di ricostruire minuziosamente le pratiche effettuate sul paziente. Se è vero che certe operazioni indispensabili sono così elementari e scontate da ritenersi implicite, e che ciò può giustificare che non ne venga fatta menzione specifica in cartella, non è ammissibile che vi siano omesse operazioni e pratiche che, se pur routinarie e ovvie, abbiano comunque una incidenza decisiva sul risultato dell'esame o dell'intervento e sulle sue eventuali possibili complicanze. Pertanto, anche indipendentemente dalla distinzione ontologica giurisprudenziale tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato, resta il fatto che, in ogni caso, l'omissione non giustificabile in cartella clinica di descrizioni dovute su quanto praticato al paziente comporta l'onere da parte degli esecutori e, per essi, dell'Istituto ove questi avevano operato, di dimostrare, per escludere il nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso verificatosi in conseguenza dell'esame o dell'intervento, che tutte le manovre indispensabili, pur se non descritte in cartella clinica, non erano state in realtà omesse, ma che esse erano state comunque eseguite dagli operatori ed erano state
svolte con la dovuta perizia e con la prudenza del caso. In mancanza di tale prova, il comportamento emissivo rimane un dovere non assolto, si traduce in una condotta obbligatoria non adempiuta, si riverbera sull'imputabilità dell'evento ai sanitari operatori, e comporta il riconoscimento della responsabilità medica.

Tribunale Bari, 06 settembre 2006, n. 2207
Non può ravvisarsi alcun profilo di responsabilità ai danni dell' ente ospedaliero nel caso in cui, su richiesta del paziente, venga rilasciata una copia della cartella clinica che risulti non conforme alle disposizioni delle circolari ministeriali in materia, per incompletezza del documento, mancanza dei nominativi di alcuni dei medici che hanno preso parte all'intervento chirurgico, mancanza del numero progressivo della cartella ed assemblaggio occasionai e dei fogli. Le circolari ministeriali infatti, sono atti interni della pubblica amministrazione che vincolano gli uffici dipendenti ad un determinato comportamento nello svolgimento dell'attività amministrativa ma non possono far sorgere alcun diritto soggettivo a favore del privato. Ne consegue che deve escludersi il diritto del paziente alla compilazione della cartella clinica in modo ossequioso delle direttive interne.

Cassazione civile, sez. III, 5 luglio 2004, n. 12273
La mancata o insufficiente compilazione della cartella clinica non solo non è circostanza sufficiente a escludere la colpa del medico, ma anzi costituisce fondamento di tale colpa: la compilazione del suddetto documento rientra tra gli obblighi primari del medico stesso. In tema di responsabilità professionale del medico - chirurgo, la lacunosa formazione della cartella clinica redatta dai medici del Pronto soccorso ospedaliero non vale ad escludere per mancanza di prova l'omissione colposa della diagnosi da parte degli stessi, poiché il medico ha l'obbligo di controllare la completezza e l'esattezza del contenuto della cartella, la cui violazione configura difetto di diligenza ai sensi del comma 2 dell'art. 1176 c.c. ed inesatto adempimento della corrispondente prestazione medica.

Tribunale Roma, 20 gennaio 2004
In tema di responsabilità medica, se il nesso causale tra condotta e danno non può essere provato con certezza a causa dell'incompletezza della cartella clinica o dell'omesso compimento di altri adempimenti ricadenti sul medico, quest'ultimo deve ritenersi responsabile del danno allorché la sua condotta sia stata astrattamente idonea a causarlo.
Conforme-Tribunale Roma, 16 gennaio 2004

Cassazione civile, sez. III, 21 luglio 2003, n. 11316
In tema di responsabilità professionale del medico - chirurgo, la difettosa tenuta della cartella clinica naturalmente non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta dei medici in relazione alla patologia accertata e la morte, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocarla, ma consente anzi il ricorso alle presunzioni, come avviene in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell'onere della prova ed al rilievo che assume a tal fine la "vicinanza alla prova", e cioè la effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla.

Tribunale Roma, 30 giugno 2003
Quando non sia possibile stabilire se il danno patito da un paziente sia stato causato dall'imperizia del medico curante o da altre cause, e l'incertezza derivi dalla incompletezza della cartella clinica o dall'omesso compimento di altri adempimenti ricadenti sul medico, quest'ultimo deve ritenersi responsabile del danno, allorché la sua condotta sia stata astrattamente idonea a causarlo.

Tribunale Roma, 28 gennaio 2002
Quando la corretta esecuzione di un intervento chirurgico richiede il compimento di una determinata operazione, e questa non risulti dalla cartella clinica, sussiste una presunzione "juris tantum" di omissione a carico del medico, il quale avrà l'onere, se vuole andare esente da responsabilità di provare di avere effettivamente compiuto l'operazione non annotata nella cartella clinica.

Cassazione penale, sez. III, 15 dicembre 2000, n. 936
La prescrizione relativa alla custodia delle cartelle sanitarie dei dipendenti presso il datore di lavoro ha carattere accessorio ed integrativo della prescrizione relativa alla istituzione ed aggiornamento, sotto la responsabilità del medico competente, della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, così che alla violazione della stessa non può ritenersi estesa la sanzione penale di cui all'art. 92 d.lg. n. 626 del 1994.

Cassazione civile, sez. III, 13 settembre 2000, n. 12103
La possibilità, pur rigorosamente prospettata sotto il profilo scientifico, che la morte della persona ricoverata presso una struttura sanitaria possa essere intervenuta per altre, ipotetiche cause patologiche, diverse da quelle diagnosticate ed inadeguatamente trattate, che non sia stato tuttavia possibile accertare neppure dopo il decesso in ragione della difettosa tenuta della cartella clinica o della mancanza di adeguati riscontri diagnostici, non vale ad escludere la sussistenza di nesso eziologico tra la colposa condotta dei medici in relazione alla patologia accertata e la morte, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocarla.

Cassazione penale, sez. V, 26 novembre 1997, n. 1098
La cartella clinica redatta da un medico di un ospedale pubblico è caratterizzata dalla produttività di effetti incidenti su situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché dalla documentazione di attività compiute dal pubblico ufficiale che ne assume la paternità: trattasi di atto pubblico che esplica la funzione di diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, sicché i fatti devono esservi annotati contestualmente al loro verificarsi. Ne deriva che tutte le modifiche, le aggiunte, le alterazioni e le cancellazioni integrano falsità in atto pubblico, punibili in quanto tali; nè rileva l'intento che muove l'agente, atteso che le fattispecie delineate in materia dal vigente codice sono connotate dal dolo generico e non dal dolo specifico.

Cassazione penale, sez. V, 17 dicembre 1992
Ai fini del delitto previsto dall'art. 479 c.p., la cartella clinica rientra nella categoria degli atti pubblici, ove sia redatta dal medico di un ospedale pubblico, essendo caratterizzata dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, modificativi o estintivi rispetto a situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché dalla documentazione di attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto. Nè esso perde tale qualifica se manchi della sottoscrizione, salvo che non esista la possibilità di identificarne l'autore e sempre che la legge con richieda ad substantiam la sottoscrizione stessa, poiché tale requisito concerne l'integrità formale dell'atto e non già la sua esistenza giuridica e la sua validità
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Cassazione penale, sez. V, 21 gennaio 1981
Ha natura di atto pubblico la cartella clinica redatta dal medico dipendente da una clinica convenzionata con il Ministero della sanità.

Cassazione penale, sez. V, 24 ottobre 1980
La cartella clinica redatta dal medico di un pubblico ospedale non può ritenersi, per ciò solo ed "in toto", atto pubblico munito di fede privilegiata, dovendo tale particolare efficacia probatoria intendersi limitata alla sua provenienza dal pubblico ufficiale ed ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti.

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