Visualizza articoli per tag: polizza colpa grave dipendente pubblico ASL https://tiassicurosemplice.it Fri, 29 Mar 2024 10:47:48 +0000 Joomla! - Open Source Content Management it-it Legge Gelli: cambia la responsabilità sanitaria https://tiassicurosemplice.it/news/item/19-legge-gelli-cambia-la-responsabilita-sanitaria.html https://tiassicurosemplice.it/news/item/19-legge-gelli-cambia-la-responsabilita-sanitaria.html Legge Gelli: cambia la responsabilità sanitaria

La Legge Gelli-Bianco produce una rivoluzione negli assetti della responsabilità del settore sanitario. E’ entrata in vigore ad aprile 2017. Ai fini dell’applicabilità della stessa alle assicurazioni rc professionali dei sanitari occorre attendere i regolamenti attuativi di luglio 2017.  Qui è possibile accedere al testo integrale.

Di seguito i punti cardine della Legge Gelli-Bianco:

- Delimita la responsabilità sanitaria alla sola colpa grave per i sanitari che lavorano nelle strutture pubbliche e private

- Coinvolge in prima battuta le strutture sanitarie in caso di responsabilità medica

- Obbliga tutto il comparto a stipulare una polizza rc professionale

- Le linee guida e le buone pratiche diventano elemento essenziale per la valutazione della responsabilità

- Azione diretta verso gli Assicuratori della struttura ospedaliera e/o dei sanitari

Una buona parte dei medici opera in regime libero professionale. Il rischio professionale del medico libero professionista è maggiore rispetto al dipendente di struttura pubblica o privata.
Fino al periodo ante Legge Gelli (aprile 2017) il medico dipendente di struttura privata era responsabile per colpa lieve e colpa grave solo su rivalsa della struttura sanitaria che aveva pagato il risarcimento del danno. Il medico dipendente pubblico era (ed è anche oggi) responsabile solo per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti. Il medico libero professionista era responsabile per colpa lieve e grave congiuntamente alla struttura sanitaria.

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

La legge Gelli, all’art. 7, dispone che il medico (esercente professione sanitaria) è responsabile ex art. 2043 codice civile, ossia per responsabilità extracontrattuale. Ciò significa che la prescrizione per chiamarlo in causa è di 5 anni. Inoltre l’onere della prova per dimostrare l’errore sanitario spetta al paziente.
Invece la struttura sanitaria è responsabile ai sensi degli artt. 1218 e 1228 codice civile, ossia responsabilità contrattuale. Ciò significa che la prescrizione diventa di 10 anni e l’onere della prova di non essere responsabile spetta alla struttura ospedaliera.
Eccezionalmente il medico è responsabile contrattualmente anche quando lavora in una struttura sanitaria. Tale ipotesi si configura quando il medico si accorda direttamente col paziente (contratto tra medico e paziente) e viene usata la struttura solo per eseguire l’intervento.
Proprio a giugno 2017 il Tribunale di Verona ha stabilito che in tale particolare caso la struttura è responsabile solo per eventuali negligenze riguardanti  le prestazioni che eroga la struttura e non per l’operato personale del medico.

La colpa grave

Oggi, con la legge Gelli, il medico è responsabile solo per colpa grave se presta la sua attività in una struttura sanitaria (art. 9 legge 24/2017) a prescindere dal suo inquadramento (dipendente/libero professionista) e dalla natura giuridica della struttura (pubblica/privata).
Tale norma porterà ad un probabile notevole abbassamento dei premi di polizza per i sanitari che effettuano interventi chirurgici in quanto, con la legge Gelli, questi rispondono del loro operato solo per la colpa grave. I risarcimenti derivanti da colpa lieve saranno a totale carico delle strutture sanitarie, senza possibilità di rivalsa.

Le linee guida e la responsabilità penale

Le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali con la legge Gelli hanno un valore preciso.
Infatti l’art. 6 della legge esclude la punibilità penale qualora il danno professionale sia stato causato da un comportamento aderente alle linee guida. L’osservanza delle linee guida, quindi, da un lato esclude la responsabilità penale, ma non esclude una eventuale responsabilità civile.

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info@tiassicurosemplice.it (Super User) News Wed, 27 Sep 2017 13:26:34 +0000