Come prevenire, proteggere e assicurare un attacco al data breach

Scopri come è semplice prevenire o limitare i danni di un attacco informatico. La nostrapolizza di assicurazione ti protegge dal cyber risk

La prevenzione del data breach passa dunque dalla valutazione dei rischi e dalla definizione di misure di tipo tecnologico e organizzativo. 
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Ad esempio, lo standard ISO 27040 si occupa di storage security e indica alcune linee guida per evitare che si verifichino episodi di data breach.
In particolare fornisce una panoramica sui concetti di sicurezza dello storage con linee guida sugli aspetti di minacce, vulnerabilità e controlli associati a scenari di archiviazione tipici e alle aree di tecnologia di archiviazione. Inoltre, fornisce riferimenti ad altri standard internazionali su pratiche applicabili alla sicurezza di archiviazione:
- perdita accidentale: ad esempio, data breach causato da smarrimento di una chiavetta USB contenente dati riservati
- furto: ad esempio, data breach causato da furto di un notebook contenente dati confidenziali
- infedeltà aziendale: ad esempio, data breach causato da una persona interna che, avendo autorizzazione ad accedere ai dati, ne produce una copia distribuita in ambiente pubblico
- accesso abusivo: ad esempio, data breach causato da un accesso non autorizzato ai sistemi informatici con successiva divulgazione delle informazioni acquisite
- finanziario, ad esempio dati di carte di credito, di conti correnti…
- sanitario, ad esempio informazioni sulla salute personale, malattie…
- proprietà industriale, ad esempio segreti commerciali, brevetti, documentazione riservata, lista clienti, progetti finalizzati ad esempio a pratiche di concorrenza sleale
- personali, ad esempio dati di documenti di identità, codici personali…
- data breach in società telefoniche e Internet Service Provider: obbligo di comunicazione entro 24 ore dalla scoperta dell’evento, fornire al Garante le informazioni necessarie a consentire una prima valutazione dell’entità della violazione. Inoltre è previsto l’obbligo di informare ciascun utente coinvolto entro 3 giorni dalla scoperta comunicando gli elementi previsti dal Regolamento 611/2013 e dal provvedimento del Garante n. 161 del 4 aprile 2013. La comunicazione agli utenti non è dovuta se si dimostra di aver utilizzato misure di sicurezza nonché sistemi di cifratura e di anonimizzazione che rendono inintellegibili i dati. Nei casi più gravi, il Garante può comunque imporre la comunicazione agli interessati
- data breach su sistemi biometrici: obbligo di comunicare entro 24 ore dalla conoscenza del fatto, tramite apposito modello di tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui sistemi biometrici installati o sui dati personali custoditi
- data breach su dossier sanitario elettronico: obbligo di comunicare entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, con comunicazione tramite apposito modello tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali trattati attraverso il dossier sanitario
- data breach per le amministrazioni pubbliche: obbligo di comunicare entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, con comunicazione tramite apposito modello tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle proprie banche dati

 

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