Ordinamento giuridico del data breach

Conosci le leggi e i regolamenti da rispettare?

Con il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di attuazione della disciplina sulla comunicazione delle violazioni di dati personali (c.d. data breach) del 4 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 4 aprile 2013, il Garante ha dato attuazione alla direttiva europea 2009/136/CE – che ha modificato, in parte, la direttiva 2002/58/CE – sulla privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche. Il Garante ha così introdotto l’obbligo di avvisare l’autorità e gli utenti in caso di gravi violazioni a seguito di attacchi informatici o di eventi avversi (ad esempio incendi) che possano comportare la perdita, la distruzione o la diffusione indebita di dati. In capo ai titolari dei trattamenti vige l’obbligo di condurre una preliminare ricognizione dei dati trattati e dei rischi ai quali sono soggetti cui dovrà seguire l’adozione di idonee misure di sicurezza. La comunicazione della violazione al Garante deve avvenire in tempi molto rapidi e nei casi più gravi di violazioni è previsto l’obbligo di informare ciascun contraente coinvolto. La comunicazione agli utenti non è dovuta se si dimostra di aver utilizzato misure di sicurezza e sistemi di cifratura e di anonimizzazione che rendano inintelligibili i dati. Per consentire l’attività di accertamento del Garante, occorre tenere un elenco aggiornato delle violazioni subite, con il dettaglio delle circostanze e delle conseguenze. L’inventario deve adottare misure che ne garantiscano integrità ed immodificabilità.

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